Studio Malandrino Alfredo

Trasferte lavorative all'estero - tamponi al rientro in veneto

Si richiama di seguito quanto previsto dall’ordinanza della regione veneto in merito ai tamponi da effettuarsi ai lavoratori che rientrano da trasferte lavorative all’estero:

Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020

 

3)Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all’obbligo di cui sopra contattando l’azienda Ulss di riferimento e riammette, temporanemente, il lavoratore se il primo tampone è negativo (d.lgs. 81/08, artt. 15 e 18), fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica. Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone. E’ vietata l’utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell’obbligo di isolamento fiduciario;