Studio Malandrino Alfredo

Green pass: dal 1° febbraio non richiesto per le esigenze essenziali e primarie

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2021, il decreto che individua le esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

In particolare tali esigenze sono:

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all'allegato e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Il decreto acquista efficacia a far data dal 1° febbraio 2022.