Studio Malandrino Alfredo

Dpcm 22 marzo 2020

É stato firmato il decreto che definisce le attività essenziali che potranno continuare a essere aperte.

In allegato il decreto e l’allegato con l’elenco delle attività.

Il decreto autorizza le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali.

Continueranno a essere consentita anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini.

Resteranno in funzione l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica.

La lista potrà essere aggiornata tramite decreto del Mise, sentito il Mef.

Aperte le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva.

Il prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare.

Il decreto specifica che fino al provvedimento di sospensione dell’attività, le imprese possono operare sulla base della comunicazione resa.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto avranno tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, «compresa la spedizione della merce in giacenza».

Le attività che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile».
Il Dpcm uniforma la validità dei Dpcm e delle ordinanze finora emanate al 3 aprile.

Le disposizioni del decreto producono effetto dal 23 marzo 20 e sono efficaci fino al 3 aprile 20. E si applicano alle scadenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020 e a quelle previste dall'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, fissati al 25 marzo 2020, sono prorogati al 3 aprile 2020